Viaggi subacquei e spostamenti in aereo
Siete nuovi ai viaggi subacquei e avete in programma di spostarvi in aereo? Ecco cos’è necessario sapere prima di partire.
Viaggi subacquei: cosa bisogna sapere per viaggiare in aereo?
Peso del bagaglio
Ogni subacqueo sogna di immergersi e ammirare i fondali di mete lontane.
Ma oltre a immaginarvi questi paradisi subacquei e ciò che farete una volta giunti sul posto, dovrete affrontare la preparazione dei bagagli.
Dovendo necessariamente utilizzare l’aereo, bisognerà prestare molta attenzione al peso del bagaglio, al fine di comprenderlo nei limiti imposti dalle diverse compagnie aeree, cosa non sempre facile in considerazione del peso dell’attrezzatura subacquea.
Prima della partenza, per evitare sorprese in aeroporto e costi aggiuntivi indesiderati – anche molto salati – è quindi indispensabile verificare quale sia il peso massimo consentito dal vettore aereo prescelto per le valigie da imbarcare, nonché le dimensioni e il peso del bagaglio a mano.
Smarrimento o danneggiamento delle valigie
Superato l’ostacolo del peso del bagaglio, una ben maggiore preoccupazione attanaglia il subacqueo in partenza per una meta esotica: che il bagaglio giunga effettivamente a destinazione, possibilmente integro!
Purtroppo ogni anno molti turisti devono infatti far fronte alle problematiche inerenti allo smarrimento, mancata consegna o danneggiamento dei propri bagagli.
Ecco che cosa è necessario fare nel caso in cui, al momento del ritiro del bagaglio, doveste incorrere in qualche brutta sorpresa.
Nel caso in cui la valigia dovesse risultare danneggiata, è necessario recarsi presso l’ufficio Lost and Found (oggetti smarriti) presente all’interno dell’aeroporto per denunciare l’accaduto e compilare il modulo di reclamo, in cui dovrete indicare i danni subiti.
Inoltre, è necessario inviare entro 7 giorni una raccomandata A/R alla compagnia aerea, allegando copia originale del modulo di reclamo e la richiesta di risarcimento del danno subito.
Nel caso di mancata riconsegna del bagaglio sarà ugualmente necessario recarsi presso l’ufficio Lost and Found (oggetti smarriti) presente all’interno dell’aeroporto per denunciare lo smarrimento.
Se il bagaglio viene ritrovato e consegnato dopo qualche giorno, potrete comunque chiedere il risarcimento del danno, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità nonché – in alcuni casi – il danno da vacanza rovinata.
La richiesta di risarcimento del danno dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R alla compagnia aerea, entro 21 giorni dalla data di riconsegna.
Nel caso in cui il bagaglio non venga consegnato entro i 21 giorni successivi all’arrivo, quest’ultimo verrà considerato ufficialmente perso. Anche in questo caso al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità nonché l’eventuale danno da vacanza rovinata, sarà necessario inviare una raccomandata A/R alla compagnia aerea.
Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia
Nel caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardata consegna del bagaglio le compagnie comunitarie e le altre che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 saranno chiamate a rispondere del danno fino ad un limite massimo pari – a seconda della quotazione in Euro della valuta di riferimento – a circa Euro 1.200,00 per ciascun bagaglio.
Le compagnie aeree di Paesi che non hanno aderito convenzione di Montreal del 1999 sono sottoposti alla Convenzione di Varsavia del 1929, che prevede il diritto del passeggero ad un risarcimento massimo di circa Euro 20,00 per Kg.
La Convenzione di Montreal del 1999, entrata in vigore in Italia nel Giugno del 2004, tutela i diritti dei passeggeri in materia di trasporto aereo per i disservizi collegati ai bagagli. E’ una legge che ha inteso dare uniformità a livello internazionale alle norme che disciplinano il trasporto aereo, e viene applicata a tutte le compagnie aeree appartenenti agli Stati che vi hanno aderito.
L’art. 17 della Convenzione prende in considerazione il caso in cui si verifichino danni ai bagagli e dispone che “il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventun giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto”.
Per quanto riguarda invece l’ipotesi di ritardo nella riconsegna del bagaglio, l’art. 19 della Convenzione afferma che: “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Nel caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardata consegna del bagaglio, l’art. 22, comma 2 della convenzione di Montreal prevede che “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.
I “diritti speciali di prelievo” (DPS) sono un particolare tipo di valuta, riconosciuta a livello internazionale, il cui valore è dato da un paniere di valute nazionali utilizzata nelle convenzioni di diritto internazionale in materia di navigazione e di trasporti.
La limitazione di responsabilità, in termini risarcitori, del vettore aereo non si applica in caso di colpa grave (condotta temeraria o negligente) della compagnia aerea.
Anche la Convenzione di Varsavia del 1929 tratta il tema della tutela dei diritti dei passeggeri in materia di trasporto aereo per i disservizi collegati ai bagagli ed è applicabile alle compagnie di Stati extracomunitari non aderenti alla Convenzione di Montreal.
Tale Convenzione prevede, all’art. 22, che “nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, salva speciale dichiarazione di interesse alla riconsegna fatta dal mittente al momento in cui consegna il collo al vettore e mediante pagamento d’una eventuale tassa suppletiva. In questo caso, il vettore sarà tenuto a pagare fino all’ammontare della somma dichiarata salvo non provi che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla riconsegna. […] Le somme sono considerate come riferentesi al franco francese costituito da sessantacinque milligrammi e mezzo d’oro fino, al titolo di novecento millesimi. Esse possono essere convertite in ogni moneta nazionale in cifra tonda. Nel caso di procedimento giudiziario la concessione di tali somme in monete nazionali diverse dalla moneta aurea è operata secondo il valore aureo di tali monete il giorno della sentenza. Per quanto riguarda gli oggetti custoditi dal viaggiatore medesimo, la responsabilità del vettore è limitata cinquemila franchi per viaggiatore”.
Anche in questo caso la limitazione di responsabilità, in termini risarcitori, del vettore aereo non si applica in caso di colpa grave (condotta temeraria o negligente) della compagnia aerea.
Nel caso di mancata o ritardata consegna del bagaglio, il vettore aereo dovrà rispondere del risarcimento del danno dovuto alla perdita della valigia e del suo contenuto, secondo i limiti sopra indicati (salvo il caso di dichiarazione apposita) nonché del rimborso di quanto speso per l’acquisto dei beni di prima necessità, sempreché questi ultimi siano comprovati da scontrini fiscali o altre pezze giustificative.
In tal caso, ci si sente di affermare che le Compagnie aeree hanno una visione molto ristretta dei c.d. “beni di prima necessità”, e tendono quindi ad escludere il rimborso di prodotti che non siano indispensabili per l’immediato svolgimento del viaggio, escludendo beni che vengono considerati superflui o voluttuari.
Danno da vacanza rovinata
Viene invece escluso, nel caso di mero trasporto aereo, il risarcimento del c.d. danno da “vacanza rovinata”, ovvero il danno non patrimoniale dovuto dallo stato di insoddisfazione, stress e disagio subito a causa della mancata (o ritardata, o inesatta) consegna del bagaglio.
Tale voce di danno, infatti, non è prevista nel caso del contratto tra passeggero e compagnia aerea e, sebbene in passato vi siano state alcune pronunce favorevoli, oggi è da escludere la risarcibilità da parte del vettore aereo del danno da “vacanza rovinata”.
Diverso è invece il caso in cui non si sia acquistato il solo biglietto aereo, ma un pacchetto turistico tutto compreso (ovvero, secondo la definizione fornita dall’art. 34 Codice del Turismo, “i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico”.
In tal caso, sarà possibile avanzare richiesta all’organizzatore del viaggio (attenzione: non al vettore aereo, ma al tour operator che ha organizzato l’intero viaggio comprendente il trasporto in cui è avvenuto il disservizio legato al bagaglio) il danno da vacanza rovinata.
Ciò in quanto tale danno è stato espressamente riconosciuto dalla legge che regola i diritti del turista in materia di pacchetti turistici (non applicabile ai casi in cui si sia invece concluso il solo contratto di trasporto aereo).
L’art. 47 del Codice del Turismo prevede infatti che “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”
L’organizzatore del viaggio, dunque, sarà tenuto a risarcire al turista tutti i disservizi occorsi durante l’esecuzione del pacchetto turistico, anche se dipendenti da terzi prestatori d’opera di cui si avvale (per esempio, il vettore aereo), verso i quali si potrà rivalere.
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