Tutela dei viaggiatori rafforzata nei contratti di viaggio
Com’è regolata la tutela dei viaggiatori rispetto a un contratto di viaggio con gli operatori turistici? In quali casi si può ottenere un risarcimento?
Rafforzata la tutela dei viaggiatori
Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore un decreto legislativo, che modifica parzialmente il Codice del Turismo, garantendo una tutela rafforzata ai viaggiatori e imponendo delle regole più restrittive per gli operatori del settore.
Questi hanno ora una responsabilità maggiore nei confronti dei viaggiatori e devono muoversi in un quadro più equo e trasparente. La nuova normativa si applica ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
I pacchetti turistici sono la combinazione di due o più servizi, tra cui il trasporto, l’alloggio e il noleggio di autoveicoli. Il tutto dev’essere offerto dallo stesso operatore in un unico contratto o anche in più contratti stipulati presso la stessa agenzia, o comunque stipulati all’interno di quello che viene definito un pacchetto turistico unitario o termine analogo.
I servizi turistici collegati sono, invece, dei servizi agevolati dalla conclusione del contratto principale e quindi inerenti ad esso, che forniscono servizi accessori differenti da trasporto, alloggio e noleggio autoveicolo, e che comunque abbiano un’importanza di valore di almeno il 25% rispetto al servizio principale.
Maggiori responsabilità per gli operatori
Il decreto legislativo impone agli operatori di settore un onere di informazione maggiore rispetto al precedente: in effetti, viene richiesto che ci sia una serie determinata di informazioni che venga fornita al viaggiatore ancor prima della conclusione del contratto, e quindi in fase pre-contrattuale.
Queste informazioni non potranno essere variate in seguito nel contratto e diverranno quindi vincolanti.
In seguito alla decisione del viaggiatore, e quindi alla conclusione del contratto di viaggio, l’operatore dovrà fornire al viaggiatore il prima possibile il contratto redatto in forma scritta su quello che viene definito un “supporto durevole”.
Quindi, se è un contratto che viene concluso online, sicuramente in formato pdf, mentre per a chi si reca fisicamente in agenzia dev’essere rilasciato su supporto cartaceo.
Tutte le clausole contenute nel contratto sono vincolanti per l’operatore e non possono essere modificate. Principalmente, il prezzo, se non è stabilito diversamente, non può più essere ritoccato.
Se invece viene stabilito già contrattualmente che possa essere soggetto a modifiche, queste sono possibili solo per determinati settori, che sono imponderabili al momento della conclusione del contratto, come ad esempio il prezzo del carburante, dell’energia o della valuta.
In questo caso, il prezzo potrà essere essere variato fino a un massimo dell’8% rispetto al valore iniziale del pacchetto totale. Se supera la percentuale dell’8%, il viaggiatore potrà recedere dal contratto senza pagare alcuna penale.
Disservizi e risarcimento dei danni: l’operatore è responsabile
Viene chiarito che l’operatore risponde anche delle inadempienze dei propri ausiliari. Per cui il tour operator, ad esempio, risponderà anche del ritardo dell’operatore aereo dallo stesso prescelto.
In caso di disservizio, l’operatore è chiamato a porvi rimedio il più presto possibile, attivandosi direttamente in loco oppure applicando al ritorno una diminuzione del prezzo o un risarcimento del danno, che andrà valutato anche in base alla gravità del disservizio subito, alla durata dello stesso e all’irripetibilità del viaggio del turista.
La nuova normativa amplia anche i termini di prescrizione per la richiesta del risarcimento del danno, elevando a 3 anni il cosiddetto danno da “vacanza rovinata” e a 2 anni gli altri danni di natura patrimoniale.
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