Rimborsi per voli cancellati: qual è la procedura?
Vi sarà sicuramente capitato di dover richiedere dei rimborsi per voli cancellati: quali sono i passaggi corretti da seguire per ottenerli?
Rimborsi per voli cancellati: come si fa ad ottenerli?
Il regolamento 261/2004 del Parlamento Europeo, denominato “Carta dei diritti del passeggero”, detta la normativa in materia di compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri nel caso di cancellazione del volo, di ritardo per più di 3 ore o di imbarco negato per overbooking. Tale normativa vuole ovviamente tutelare i diritti dei passeggeri, dettando regole volte a garantire uno standard qualitativo omogeneo in tutta Europa.
Questa normativa stabilisce che, per i disagi sopra elencati, la compagnia aerea debba:
- Fornire buoni per l’acquisto di bevande e/o snack per la durata dell’attesa;
- Rimborsare il biglietto per ritardi superiori a 3 ore o cancellati;
- Provvedere al pernottamento in caso di ritardi notevoli e/o cancellazione del volo;
- Provvedere alla trasferta degli utenti fino all’albergo ove alloggeranno la notte;
- Informare gli utenti in merito al volo sostituito e/o al possibile cambio.
Cosa deve fare l’utente per ottenere il rimborso?
In primo luogo, l’utente deve armarsi di molta pazienza. Ottenere un rimborso per il volo cancellato o con ritardo elevato, può infatti essere difficoltoso sotto il profilo burocratico e spesso la tranquillità che il viaggio dovrebbe portare viene messa a rischio da tutti i passaggi richiesti per l’ottenimento del rimborso.
È necessario che l’utente invii una pec alla compagnia aerea, o reclami subito in aeroporto, con richiesta di rimborso del biglietto nonché delle spese corredate al nuovo viaggio da affrontare in sostituzione del volo cancellato o con ritardo.
Se non si ottiene una risposta da parte della compagnia aerea entro le sei settimane successive all’invio della richiesta di risarcimento, si potrà inoltrare reclamo all’Enac (in forma digitale o cartacea). La richiesta di risarcimento del volo cancellato, in base al Regolamento Europeo 261/2004, per essere efficace deve essere presentata entro un anno dal mancato volo. L’importo del rimborso volo cancellato, compreso tra i 250 e i 600 € in base alla tratta, può essere ottenuto gratuitamente in questi casi:
- 250 € per le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
- 400 € per tutte le tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
- 600 € per le tratte non comprese tra quelle sopra indicate.
È però consigliato rivolgersi ad un legale o ad un’associazione consumatori al fine di farsi assistere in questa operazione, che può trasformarsi in un vero e proprio stress per chi – come un qualunque individuo non competente in materia – non sappia come agire in questi casi.
Per una consulenza legale: info@avvocatozambonin.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
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