L’overbooking aereo è una pratica legale?
È capitato sicuramente a tutti di sentir parlare di overbooking aereo e, specialmente d’estate, forse a qualcuno è persino toccato restare a terra perché la compagnia aerea con cui dovevano volare aveva venduto più biglietti rispetto agli effettivi posti a sedere a disposizione.
Ma la pratica dell’overbooking aereo è legale? Proviamo a scoprirlo insieme.
Overbooking aereo: cos’è e come funziona
Se proviamo a cercare nell’enciclopedia Treccani il significato della parola “overbooking” troviamo la seguente definizione: “Tecnica commerciale (letteralmente «rilasciare prenotazioni in eccesso»), particolarmente diffusa tra le compagnie aeree: consiste nella vendita di un numero maggiore di biglietti rispetto ai posti effettivamente disponibili. Essa si basa sull’assunto che una parte delle persone a cui è stato venduto il biglietto non si presenti a causa di annullamenti imprevisti, cambio di prenotazioni e così via. L’overbooking mira ad aumentare i guadagni a parità di capacità produttiva disponibile.”
In sostanza quando parliamo di Overbooking intendiamo la vendita di un numero eccessivo di biglietti, che le compagnie aeree continuano a praticare nella speranza (a volte certezza) che ci sia sempre qualcuno che all’ultimo non si presenterà al gate per tempo e che, pertanto, perderà il volo senza che il vettore debba operare alcun taglio. Seppur alla maggior parte delle persone sembra impossibile riuscire a perdere il volo – perché solitamente lo si prende per andare in vacanza e difficilmente ci si dimentica di organizzarsi correttamente – capita molto più spesso di quanto si pensi che i passeggeri una volta acquistato il biglietto non riescano poi a partire.
Overbooking aereo: cosa prevede la normativa vigente
L’overbooking è una pratica legittima – non essendo espressamente vietata da alcuna normativa interna o esterna – e regolarmente praticata dalle compagnie aeree, grazie alla quale i vettori ogni anno riescono ad accrescere i propri bilanci.
Il problema, naturalmente, sorge nel momento in cui tutti coloro che hanno acquistato il biglietto si presentano in aeroporto scoprendo che i passeggeri regolari sono ben oltre il numero delle poltroncine su cui potrebbero sedersi. Ed è proprio per far pronte a questo disagio (che può così comportare il ritardo di una partenza o di un arrivo) il Parlamento Europeo, con il regolamento n. 261/2004/CE (di cui abbiamo parlato già qui Niente risarcimento per il ritardo aereo da circostanza eccezionale | Il Tuo Legale) ha istituito regole comunitarie che ciascuna compagnia aerea deve rispettare al fine di compensare il disagio arrecato ai passeggeri a cui viene impedito l’imbarco a causa overbooking.
Overbooking aereo: come il vettore può risolvere il problema
Secondo la normativa europea, il vettore ha due possibilità in caso di overbooking:
- Trovare passeggeri volontari che, accettando la proposta di una compensazione monetaria o di servizi, decidano volontariamente di non imbarcarsi sul volo pieno;
- Se non ci sono abbastanza volontari, deve scegliere quali passeggeri non imbarcare (e solitamente sono gli ultimi arrivati). In questo caso si parla di “negato imbarco contro la volontà” degli stessi passeggeri, i quali possono vedersi risarcito il danno della mancata partenza in diversi modi:
- Attraverso il completo rimborso del biglietto aereo nell’ipotesi in cui decidano di non partire. È il caso, ad esempio, di chi decide di andare via solo tre giorni per visitare una città e, vedendosi cancellato il volo di andata, non trova il senso di partire per sole poche ore all’estero;
- Accettando un volo alternativo che li porti nella medesima destinazione. Ad esempio, nel caso in cui si perda il primo volo ma ce ne sia un altro disponibile a poche ore di distanza;
- Con una compensazione pecuniaria che varia a seconda della lunghezza della tratta che avrebbero dovuto percorrere.
Per ogni approfondimento sui diritti dei passeggeri:
Niente risarcimento per il ritardo aereo da circostanza eccezionale | Il Tuo Legale
Responsabilità del vettore aereo e danno da vacanza rovinata | Il Tuo Legale
Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
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