Coronavirus e turismo: prenotazioni cancellate e rimborsi
Si possono ottenere rimborsi per la cancellazione di prenotazioni che si erano effettuate tempo fa? Coronavirus e turismo: facciamo un po’ di chiarezza.
Coronavirus e turismo: cosa dice la legge in merito ai rimborsi per chi disdice le proprie prenotazioni?
Come tutti sappiamo, la diffusione del Coronavirus ha portato ad alcune limitazioni o, anche in assenza di un espresso divieto, ad una diminuzione volontaria dello spostamento delle persone.
Su chi ricadono le cancellazioni di prenotazioni di hotel, trasporti e viaggi organizzati? Cerchiamo di chiarire i punti fondamentali.
Innanzitutto, bisogna verificare se la cancellazione sia imposta da un provvedimento di limitazione o chiusura, di quarantena, di malattia certificata.
In tutti questi casi il contratto di albergo, di trasporto o di viaggio organizzato si risolverà a causa di forza maggiore e il cittadino si dovrà vedere restituito quanto eventualmente versato a titolo di acconto o caparra, senza alcuna penale.
Naturalmente, non potrà chiedere alla controparte alcun ulteriore danno, in quanto la forza maggiore scagiona anche l’inadempimento dell’albergo, vettore o organizzatore del viaggio.
Se il cittadino rinuncia al viaggio volontariamente?
Nei casi, invece, in cui non vi sia un impedimento assoluto o certificato, ma la rinuncia al viaggio avvenga a fronte di un timore del cittadino, di regola tale situazione non servirà a giustificare il recesso da un contratto di albergo, di trasporto o di viaggio organizzato, assoggettando il contraente che recede al pagamento di eventuali penali previste dal contratto.
Per quanto riguarda i viaggi organizzati, vi sono però diverse sentenze (in altri ambiti) che giustificano il recesso senza penali del turista quando “venga meno lo scopo del contratto, da individuarsi nello svago e nel periodo di vacanza”.
Tale argomentazione potrebbe quindi portare a legittimare il recesso anche nei casi di non assoluto impedimento ma che comunque impediscono al contraente di realizzare lo scopo di svago e relax della vacanza portando ad un’analisi caso per caso della questione.
Aggiornamento del 13/03/2020
A seguito della gravissima situazione – senza precedenti – in cui versiamo, il Governo è intervenuto con una norma appositamente emanata al fine, da un lato, di tutelare coloro che hanno acquistato un pacchetto turistico che non potranno godere secondo gli accordi contrattuali e, dall’altro lato, salvaguardare la stabilità degli operatori del settore, che mai potrebbero sostenere in via esclusiva il peso economico della restituzione di tutti gli importi versati dai loro Clienti, in parte già utilizzati per il funzionamento della propria organizzazione e per il pagamento dei fornitori.
L’art. 28, comma 5 del Decreto-Legge del 2.3.2020 n. 9, prevede pertanto la possibilità di recesso senza penali – ai sensi del richiamato art. 41 Cod. Turismo – al quale fa seguito la possibilità per l’organizzatore di emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante, in alternativa al rimborso monetario versato dal turista.
Ecco il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della parte in commento: “In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 [Codice del Turismo – NDR] , oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
Dalla lettura testuale della norma si evince quindi che – diversamente dalla regola generale contenuta nell’art. 41 del Codice del Turismo – i tour operator e gli altri soggetti richiamati non siano obbligati a riconoscere il rimborso delle somme versate dai viaggiatori, ma ben possano, in conformità alla norma emergenziale dettata ad hoc dal Governo, offrire ai propri clienti Voucher pari all’importo versato per usufruire del viaggio in altra data.
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