Brand turistici e Coronavirus: policy per cancellazioni e rimborsi
I brand turistici, con il Coronavirus, hanno dovuto affrontare un’ondata di cancellazioni e rimborsi: quali sono le regole che si sono dati i principali siti di prenotazioni?
Brand turistici e Coronavirus: quali sono le misure adottate in tema di cancellazioni e rimborsi?
L’11 marzo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato pandemia mondiale l’epidemia di Covid-19, causata dal Coronavirus.
Vediamo quali sono le policy adottate da alcuni dei principali brand online del settore turistico.
Airbnb
Airbnb (https://www.airbnb.it/help/article/2701/termini-delle-circostanze-attenuanti-per-la-pandemia-da-coronavirus-virus-della-covid19), per fronteggiare l’emergenza ha stabilito che per le prenotazioni effettuate entro il 14.03.2020, con data di check-in compresa tra il 14.03. e il 14.04, possono essere cancellate prima del check-in. Gli ospiti che cancellano la prenotazione riceveranno il rimborso totale, ma anche gli host potranno cancellare la prenotazione senza penalità.
Airbnb rimborserà, poi, tutti i costi del servizio per le cancellazioni.
Alle prenotazioni effettuate dopo il 14.03.2020 e a quelle effettuate entro il 14.03.2020 con date di check-in successive al 14.04.2020, invece, si applicheranno i termini di cancellazione dell’host.
Booking.com
Booking.com (https://partner.booking.com/it/community/consigli-e-aggiornamenti-da-booking/coronavirus-aggiornamenti-importanti-15-marzo-2020) ha deciso di attivare le procedure per causa di “forza maggiore”.
In particolare, per le prenotazioni effettuate per strutture situate in Italia o da viaggiatori provenienti dall’Italia, con check-in il 3.04.2020 o in date precedenti, Booking.com chiede di rimborsare eventuali pagamenti anticipati e annullare i costi di cancellazione (penali, spese e/o altri rimborsi).
Cosa dice il decreto legge?
Al di la delle policy adottate dai singoli operatori, ricordo che il Governo ha stabilito – all’art. 28, comma 5 del Decreto-Legge del 2.3.2020 n. 9 – che “in caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 [Codice del Turismo – NDR], oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.
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