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Brand turistici e Coronavirus: policy per cancellazioni e rimborsi

I brand turistici, con il Coronavirus, hanno dovuto affrontare un’ondata di cancellazioni e rimborsi: quali sono le regole che si sono dati i principali siti di prenotazioni?

Brand turistici e Coronavirus: quali sono le misure adottate in tema di cancellazioni e rimborsi?

L’11 marzo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato pandemia mondiale l’epidemia di Covid-19, causata dal Coronavirus. 

Vediamo quali sono le policy adottate da alcuni dei principali brand online del settore turistico.

Airbnb

Airbnb (https://www.airbnb.it/help/article/2701/termini-delle-circostanze-attenuanti-per-la-pandemia-da-coronavirus-virus-della-covid19), per fronteggiare l’emergenza ha stabilito che per le prenotazioni effettuate entro il 14.03.2020, con data di check-in compresa tra il 14.03. e il 14.04, possono essere cancellate prima del check-in. Gli ospiti che cancellano la prenotazione riceveranno il rimborso totale, ma anche gli host potranno cancellare la prenotazione senza penalità. 

Airbnb rimborserà, poi, tutti i costi del servizio per le cancellazioni.

Alle prenotazioni effettuate dopo il 14.03.2020 e a quelle effettuate entro il 14.03.2020 con date di check-in successive al 14.04.2020, invece, si applicheranno i termini di cancellazione dell’host.

Booking.com

Booking.com (https://partner.booking.com/it/community/consigli-e-aggiornamenti-da-booking/coronavirus-aggiornamenti-importanti-15-marzo-2020) ha deciso di attivare le procedure per causa di “forza maggiore”.

In particolare, per le prenotazioni effettuate per strutture situate in Italia o da viaggiatori provenienti dall’Italia, con check-in il 3.04.2020 o in date precedenti, Booking.com chiede di  rimborsare eventuali pagamenti anticipati e annullare i costi di cancellazione (penali, spese e/o altri rimborsi). 

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Cosa dice il decreto legge?

Al di la delle policy adottate dai singoli operatori, ricordo che il Governo ha stabilito – all’art. 28, comma 5 del Decreto-Legge del 2.3.2020 n. 9 – che in   caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso  nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato  decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 [Codice del Turismo – NDR], oppure può emettere  un  voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al rimborso spettante”.

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