Treno in ritardo e viaggio rovinato? Quando spetta il rimborso
Chiudi gli occhi e immaginati un viaggio lento, in cui puoi osservare il paese che attraversi mentre stai seduto comodo e chiacchieri con i tuoi compagni di viaggio. Hai pensato ad un viaggio in treno, vero? Un modo alternativo per visitare un paese, che ti consente di attraversarlo scoprendolo in maniera diversa dal classico “prendo l’aereo e arrivo”. Il problema, però, sorge quando – come spesso accade in Italia – i treni sono in ritardo e rischiano di rovinare l’intero viaggio. In questi casi è bene sapere che, così come per i viaggi in aereo (di cui abbiamo parlato qui https://www.dirittodelturismo.it/volo-cancellato-quali-sono-i-diritti-dei-viaggiatori/ e qui https://www.dirittodelturismo.it/ritardo-aereo-in-circostanze-eccezionali-e-risarcimenti/ ) anche per il ritardo del treno è possibile ottenere un rimborso: vediamo insieme quando.
Treno in ritardo: cosa prevede la legge
A disciplinare la materia ci pensa direttamente l’Unione Europea con il Regolamento CE n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il quale all’art. 16 prevede espressamente quali sono le opzioni a disposizione del viaggiatore nel caso di ritardo del treno (ossia rimborso e itinerari alternativi). Nello specifico la norma stabilisce che “Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra:
- ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17;
- proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile;
- proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero”.
Ritardo del treno: quando si può chiedere un’indennità risarcitoria
L’art. 17 della norma europea, relativamente alla possibilità del passeggero di chiedere un’indennità per il prezzo del biglietto pagato, stabilisce così i risarcimenti minimi in caso di ritardo:
- il 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
- il 50 % del prezzo del biglietto per un ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Nel caso in cui, invece, il treno in ritardo sia compreso in un abbonamento, il titolare può richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie, tenendo conto che in ogni caso l’indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo.
Qualora il biglietto acquistato riguardi cumulativamente un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento previsto qualora il treno in ritardo sia solo quello di andata o ritorno viene calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto.
L’art.17 specifica, inoltre, che “nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che l’impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di fuori del territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea”.
Treno in ritardo: le tempistiche per il rimborso
Sempre l’art. 17 chiarisce le tempistiche per il rimborso stabilendo che quest’ultimo è effettuato entro un mese dalla presentazione della domanda avanzata dal passeggero danneggiato dal ritardo. In base alla disponibilità della compagnia di trasporti il risarcimento potrà essere effettuato:
- mediante buoni;
- mediante altri servizi offerti dal vettore, se le condizioni sono flessibili;
- in denaro (qualora il passeggero lo richieda espressamente).
Quando non si ha comunque diritto al rimborso
Premesso quanto appena spiegato, la normativa europea lascia alle imprese ferroviarie la possibilità di introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti, stabilendo che in ogni caso questa soglia non potrà essere superiore a 4,00 euro.
Infine, il passeggero non ha diritto a risarcimenti se la compagnia si è premurata di informarlo del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.
Potrebbero interessarti anche questi articoli:
Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188
Non si effettua consulenza legale gratuita.
È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale.
Comments are Closed