Furti in albergo: la struttura ricettiva è responsabile?
Nessuno vorrebbe mai vedersi le proprie vacanze rovinate a causa di furti in albergo. La struttura ricettiva è sempre responsabile? E per i rimborsi?
Capita spesso di leggere nelle strutture ricettive un avviso con cui la direzione intende declinare ogni responsabilità per smarrimento o furto di oggetti lasciati incustoditi.
È bene chiarire sin da subito che si tratta di una comunicazione senza alcun valore legale, perché sono nulli i patti o le dichiarazioni volti ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell’albergatore.
La responsabilità della struttura ricettiva sorge per il solo fatto dell’introduzione delle cose in albergo
Secondo quanto previsto dagli artt. 1783 ss. del codice civile, gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle “cose portate” dal cliente in albergo o “consegnate” all’albergatore.
Tale responsabilità è esclusa solo quando la perdita, la sottrazione o il deterioramento della cosa sia dovuta a fatto del cliente o dei suoi accompagnatori o visitatori, a forza maggiore o alla natura della cosa.
Cosa si intende per “cose portate” in albergo?
Sono da considerare “in albergo” anche le cose lasciate nei luoghi a disposizione del cliente e, quindi, non solo nei locali di soggiorno personale, ma anche nei locali comuni ed accessori come magazzini, rimesse, giardini, parchi, piscine, ma non invece nei locali estranei al complesso alberghiero.
Limite legale del quantum risarcibile per le cose portate in albergo
La legge prevede che a prescindere da qualsiasi limitazione l’Hotel voglia dare, la responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente in albergo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata (ad esempio: prezzo dell’alloggio Euro 50; limite massimo del risarcimento = Euro 50 x 100 = Euro 5.000).
Nessun limite al risarcimento per le cose consegnate all’albergatore
L’albergatore risponderà invece illimitatamente nel caso in cui le cose siano state consegnate in custodia direttamente all’albergatore o ai suoi collaboratori.
Se abbiamo oggetti di particolare valore, pertanto, è meglio lasciarli in custodia direttamente alla Direzione dell’Hotel, perché solo in questo caso si avrà diritto ad ottenere il risarcimento per l’intero valore di ciò che è lasciato in custodia.
L’albergo può rifiutarsi di prendere in custodia i miei oggetti di valore?
L’albergo ha il dovere di prendere in custodia i nostri beni e può rifiutarsi legittimamente solo se:
- l’oggetto sia pericoloso (ad esempio sostanze tossiche, oggetti che possono infiammarsi, ecc.);
- abbia un valore eccessivamente elevato.
L’albergatore può, tuttavia, pretendere che gli oggetti gli siano affidati in un involucro chiuso o sigillato.
Come ottenere il rimborso per furti in albergo
Tutto ciò premesso, occorre ovviamente dimostrare cosa sia stato oggetto di furti in albergo: il cliente ha l’obbligo di informare immediatamente la direzione dell’hotel, meglio se per iscritto, e sporgere denuncia ai carabinieri o alla polizia.
Automobile parcheggiata nel garage dell’albergo
Il codice civile prevede che la normativa sul deposito in albergo non si applichi ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi. Quindi, ad esempio, qualora il cliente parcheggi la propria auto nel garage dell’albergo si applica la disciplina sul deposito in generale (artt. 1766 ss. c.c.).
Anche il turista straniero ha diritto a questa garanzia?
Le norme contenute nel codice civile hanno dato esecuzione alla convenzione europea, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo disciplinandola in modo uniforme. La tutela appena descritta è prevista pertanto per tutti i consumatori-turisti che subiscono un furto in un albergo che si trovi in uno dei Paesi che ha aderito alla convenzione citata.
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