Turismo e normativa di emergenza: contestazioni e tempi di recesso
Turismo e normativa di emergenza: quali contestazioni vengono mosse? E quali sono i tempi per recedere dai contratti di viaggio?
Turismo e normativa di emergenza: contestazioni e analisi della loro fondatezza
1. Scelta dell’alternativa applicabile
Una delle contestazioni riguarda la spettanza della scelta tra le alternative di rimborso proposte dalla normativa emergenziale, che secondo i Viaggiatori e le Associazioni di categoria a difesa dei consumatori spetterebbe proprio al viaggiatore.
Tale contestazione è smentita:
- dal tenore letterale della norma [che afferma: «l’organizzatore può offrire al viaggiatore»]
- Contrasta con la ratio della norma [la quale specifica che la normativa di emergenza risponde alla necessità di adottare «misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale»]
- Renderebbe inutile la norma stessa, poiché – posto che la maggioranza dei viaggiatori sceglierebbe il rimborso monetario – ricalcherebbe di fatto la disciplina già presente disposta dall’art. 41 Cod. Tur.
2. Illegittimità disposizione per contrasto con il Cod. Turismo
E’ stato poi contestata la legittimità della disposizione per aperto contrasto all’art. 41 Cod. Tur.
Tale contestazione è smentita:
- Sotto un profilo tecnico-giuridico, quella dettata dal DPCM è una norma speciale che prevale sulla normativa generale dettata dal Codice del Turismo
- Sotto un profilo interpretativo, il contrasto potrebbe essere solo apparente, ove si interpretasse il rimborso indicato dall’art. 41 Cod. Turismo non esclusivamente comerimborso monetario, ma anche effettuato sotto diverse forme (quali, ad esempio, il rilascio di un voucher).
3. Illegittimità disposizione per contrasto con DIRETTIVA (UE) 2015/2302 (art. 11)
E’ stata contestata anche la legittimità della disposizione per contrasto con al Direttiva Europea in materia del turismo, recepita in Italia e confluita nel Codice del Turismo.
Tale contestazione è smentita:
- Sotto un profilo tecnico-giuridico, trattasi di norma esplicitamente qualificata come necessaria che prevale sulla normativa di ordinamenti esteri
- Sotto un profilo interpretativo, anche in questo caso, il contrasto potrebbe essere solo apparente, ove si interpretasse il rimborso indicato dalla Direttiva non esclusivamente comerimborso monetario, ma anche effettuato sotto diverse forme (quali, ad esempio, il rilascio di un voucher).
Tempistiche di recesso
Quanto tempo prima del viaggio o del soggiorno il Cliente può recedere senza penali dal contratto?
Se l’inizio del servizio turistico cade in un periodo già sottoposto a limitazioni, nel momento in cui si viene a conoscenza di dette limitazioni.
Se l’inizio del servizio cade in un momento successivo alle restrizioni in vigore, nel momento in cui vengono emanate nuove restrizioni o nel momento dell’inizio stesso del servizio, nel caso in cui permanga l’impossibilità da parte del T.O. di eseguire la prestazione.
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