Smarrimento bagagli: responsabilità della compagnia aerea
Fin dove arriva la responsabilità della compagnia aerea per lo smarrimento bagagli? Ecco cos’ha deciso la Cassazione in un caso specifico.
Smarrimento bagagli e responsabilità della compagnia aerea: il caso
Nel 2006 una coppia di coniugi si rivolge al Tribunale di Milano per una causa contro la Hotelplan Italia spa e Air Mauritius Limited, denunciando che:
- avevano acquistato dalla società Hotelplan un pacchetto turistico “tutto compreso” per un’isola;
- il pacchetto turistico includeva il trasferimento in aereo, affidato al vettore aereo Air Mauritius;
- all’arrivo a destinazione, agli attori non venne riconsegnato il bagaglio, che andò smarrito.
La coppia richiede la condanna delle società convenute al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei fatti.
Il Tribunale milanese accoglie le richieste solo nei confronti della Hotelplan Italia.
I coniugi si appellano quindi al giudice di secondo grado per ottenere che la domanda venga accolta anche nei confronti della Air Mauritius.
Il ricorso in appello
La Corte d’appello di Milano accoglie la richiesta dei danneggiati, condannando la Air Mauritius al risarcimento di 1.000 euro, sostenendo che:
- solo il tour operator, e non anche il vettore aereo, deve rispondere nei confronti del viaggiatore del danno non patrimoniale derivante dalla “vacanza rovinata”;
- era rimasta indimostrata l’eccezione sollevata dalla Air Mauritius, secondo cui il bagaglio andò smarrito perché non venne etichettato dai proprietari con le loro generalità;
- alla Air Mauritius si applica il limite di responsabilità vettoriale previsto dalla convenzione di Montréal (e non il più basso limite previsto dalla Convenzione di Varsavia), perché la società convenuta “non aveva provato di non avere aderito alla convenzione di Montréal”.
La Air Mauritius decide di impugnare la sentenza in Cassazione.
Il ricorso in Cassazione: lo smarrimento bagagli è avvenuto per colpa dei turisti
La Air Mauritius propone ricorso avanzando diversi motivi. Sostengono che la sentenza in appello fosse viziata per omessa pronuncia poiché il bagaglio del quale gli attori lamentano lo smarrimento non le era mai stato affidato, essendo stato smarrito durante la prima tratta del viaggio, operata da un’altra società.
Inoltre, la circostanza che il bagaglio fosse stato affidato dai passeggeri ad una differente compagnia aerea e perduto durante la tratta non era stato esaminato dai giudici di secondo grado.
I giudici di legittimità ammettono il mancato esame del fatto decisivo: la circostanza che il bagaglio fosse andato smarrito prima dell’affidamento al vettore aereo ricorrente è oggettivamente una circostanza rilevante ai fini della valutazione della responsabilità di quest’ultimo.
Per la Cassazione i giudici avrebbero dovuto giungere alla conclusione che il bagaglio era privo di etichettatura e che proprio questo avrebbe impedito la pronta individuazione e restituzione del bagaglio agli aventi diritto, il bagaglio smarrito infatti era stato ritrovato sprovvisto di etichetta.
Viziata la sentenza di secondo grado
La Corte ritiene doveroso aggiungere non esservi dubbio che sia viziata la sentenza con la quale il giudice trascuri completamente di prendere in esame i fatti e le prove concernenti il nucleo della questione sottoposta al suo esame. Per questo motivo la Cassazione con sentenza 3978/2019 cassa la sentenza impugnata e la rimanda ad una differente Corte d’appello per un riesame dei fatti.
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